CITTA' DI RECCO
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO BIBLIOTECA “IPPOLITO D’ASTE”
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16/10/2003)
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO
COMPITI DEL COMUNE
PERSONALE E ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA
USO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PRESTITO
SERVIZIO INTERNET
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO
Art. 1) La Biblioteca Comunale di Recco, denominata “Ippolito d’Aste”, appartiene al Comune, ed ha sede in Via I. D’Aste, 2B I° piano.
Essa è un’istituzione culturale, aperta al pubblico che, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale, concorre, anche ai sensi della L.R. 20.12.78 n. 61, a diffondere l’informazione, a promuovere la formazione civile e intellettuale dei cittadini e a realizzare, con criteri d’imparzialità e di rispetto delle opinioni, le condizioni per l’esercizio del diritto allo studio e alla cultura.


Art. 2) La Biblioteca ha per scopo:
a) l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione e il progressivo incremento, nel rispetto degli indirizzi e degli standards bibliotecari indicati dalla Regione, del materiale librario e documentario, a stampa e del materiale audiovisivo, nonché il suo uso pubblico;
b) concedere in prestito pubblicazioni e audiovisivi al fine di una diffusione sempre maggiore della cultura;
c) promuovere il godimento del materiale librario e audiovisivi, in modo di corrispondere alle esigenze di informazione, di studio, di formazione culturale e di impiego del tempo libero di tutti i gruppi della comunità;
d) fornire un servizio culturale di appoggio alla scuola dell’obbligo e agli istituti superiori;
e) promuovere iniziative al fine di collegarsi con gli organi collegiali della scuola per una più ampia utilizzazione delle biblioteche scolastiche da parte della comunità;
f) promuovere forme di animazione culturale, connesse con tutti gli strumenti di espressione e comunicazione, quali il libro, gli audiovisivi, il teatro, il cinema, la musica, la grafica, il dibattito.


Art. 3) I fondi necessari per l’attività della Biblioteca vengono stanziati nel bilancio comunale, nel quale affluiranno i fondi eventualmente erogati dalla Regione ai sensi della L.R. 20/12/78, n. 61, da altri Enti o privati.

TITOLO II
COMPITI DEL COMUNE

Art. 4) La Biblioteca fa capo al Comune. Essa è amministrata direttamente dal Comune che ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente.

In particolare il Comune:

a) formula, sentita la Commissione di cui al successivo art. 8, i programmi pluriennali ed i piani annuali relativi alla Biblioteca individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare da sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto al programma pluriennale regionale;
b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi ed i servizi di cui alla lettera precedente e la relativa quota di finanziamento da iscrivere a bilancio;
c) fornisce la Biblioteca di personale professionale qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi;
d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature della Biblioteca;
e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze degli utenti;
f) approva il regolamento della Biblioteca e ne nomina la Commissione;
g) propone alla Regione, su indicazione del Bibliotecario, interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela del materiale librario e documentario raro e di pregio;
h) favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca alle iniziative formative possibilmente in orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione dei partecipanti;
i) Per particolari ragioni organizzative tutti o parte dei servizi bibliotecari possono essere affidati ad una struttura esterna individuata a mezzo di apposita convenzione, nel campo di Enti o Associazioni che diano prova delle necessarie capacità organizzative e tecniche programma e cura le iniziative culturali volte alla diffusione della lettura;


TITOLO III
PERSONALE E ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art. 5) Il personale sarà costituito da un Funzionario addetto alla Biblioteca (in seguito denominato Bibliotecario) nel rispetto di quanto indicato nella vigente dotazione organica del Comune e da due assistenti di biblioteca.
Le norme che regolano la copertura dei posti che si rendessero vacanti sono previste dal Regolamento organico del personale del Comune di Recco nel rispetto delle disposizioni della L.R. 20/12/78, n. 61.
La Biblioteca si avvale del lavoro di personale volontario non remunerato, promuovendone la partecipazione anche occasionale alle attività, sotto l’indirizzo ed il controllo del personale in servizio. La gestione e l’amministrazione della Biblioteca non possono in nessun caso essere affidate esclusivamente al personale volontario.
A seguito di stipulazione di apposite convenzioni è prevista la possibilità di utilizzare obiettori di coscienza o personale in servizio civile volontario, con le procedure e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
Il personale utilizzato dall’eventuale gestore sarà autonomamente individuato e gestito da esso

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Art. 6) Il personale della Biblioteca qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, sarà agevolato nel partecipare con diligenza a corsi di aggiornamento o di formazione, indetti da Enti o associazioni che abbiano per finalità una maggiore preparazione del personale.

Art. 7) E’ compito del Bibliotecario:
a) proporre alla Commissione, la scelta delle pubblicazioni o audiovisivi da acquistare o da accettare in dono; la ripartizione e destinazione dei fondi ed ogni provvedimento teso a migliorare il servizio e la sicurezza del materiale librario, le iniziative culturali;
b) stendere e proporre all’approvazione della Commissione, la relazione annuale dell’attività svolta da presentare al Consiglio Comunale; detta relazione indica in particolare i nuovi acquisti, i lavori di ordinamento interno effettuato, l’andamento del servizio al pubblico con il numero dei lettori e delle opere date in prestito, le iniziative culturali organizzate dalla biblioteca;
c) stendere una relazione sui concreti programmi di intervento per l’anno successivo, fare osservare le prescrizioni del Regolamento, ordinare il materiale e assistere il pubblico, con l’aiuto degli assistenti, nella scelta della lettura o consultazione del materiale in prestito, procurare informazioni bibliografiche, raccogliere dati statistici, effettuare periodicamente la revisione generale del materiale, provvedere ad intraprendere tutte quelle attività necessarie a rendere decorosi ed accoglienti i locali della biblioteca, provvedere alle incombenze relative all’acquisto dei libri o di altro materiale, tenuto presente quanto disposto dall’Art. 8 punto c) e in modo da assicurare ai lettori, nei limiti dei fondi e dello spazio disponibili, la più ampia documentazione sul maggior numero di soggetti nel rispetto della pluralità dell’informazione;
d) provvedere all’accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca;
e) garantire la corretta conservazione del materiale posseduto attraverso periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte. Delle opere da restaurare dovrà essere compilata una scheda descrittiva, anche allo scopo di documentare gli interventi da proporre alla Regione.
f) effettuare, sulla scorta degli inventari, la revisione delle raccolte librarie e documentarie e del materiale audiovisivo, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca, con facoltà di proporre lo scarto del materiale inservibile, mediante elenco.

Art. 8) Il Sindaco nomina una Commissione per la gestione delle attività culturali della Biblioteca.
La sopraddetta Commissione è così composta:
a) dal Sindaco, che la presiede, o dall’Assessore alla Cultura in sua vece;
b) da un rappresentante del personale in servizio nella Biblioteca;
c) da due consiglieri comunali, uno designato dai gruppi di maggioranza, e uno dai gruppi di minoranza;
d) da un rappresentante del Consiglio di Circolo delle scuole elementari;
e) da un rappresentante del Consiglio di Istituto della scuola media;
f) da un rappresentante del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico
g) da due rappresentanti degli utenti, scelti dal Sindaco tra coloro che abbiano conseguito particolari meriti in campo professionale, culturale o artistico. Qualora gli organismi di cui ai punti d), e) ed f) non provvedano entro trenta giorni dalla richiesta a comunicare le designazioni di propria competenza, il Sindaco procede ugualmente alla nomina della Commissione che si intende validamente costituita dagli altri componenti.

Art. 9) Alla Commissione sono affidati compiti propositivi e consultivi sull’attività di indirizzo generale di politica culturale e di gestione della Biblioteca.

Art. 10) La Commissione si riunisce ordinariamente due volte l’anno e, straordinariamente, su invito del Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei membri.
La Commissione potrà sempre deliberare purchè siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
La Commissione è tenuta a predisporre il Registro dei verbali delle riunioni.
I membri della Commissione che non presenzino ingiustificatamente a due sedute consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti.

Art. 11) La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Sindaco che l’ha nominata.

Art. 12) Nelle more della costituzione della nuova Commissione, sono prorogati i poteri di quella precedente.

Art. 13) Per la piena attuazione del suo ordinamento interno e dell’uso pubblico, la Biblioteca deve disporre dei seguenti registri e cataloghi:
a) registro cronologico di entrata dei libri e di altro materiale di informazione;
b) catalogo topografico o sistematico (a schede);
c) catalogo alfabetico per autori (a schede);
d) catalogo alfabetico per soggetti (a schede);
e) schedone amministrativo dei periodici;
f) registro delle opere smarrite o irreperibili o eliminate per usura;
g) registro o bollettario dei “desiderata” del pubblico;
h) registro o bollettario delle presenze dei lettori in sede, visitatori;
i) bollettari e registri delle operazioni di prestito esterno tra biblioteche (prestito nazionale ed internazionale);
j) schedario alfabetico degli iscritti alla Biblioteca;
k) schedario alfabetico delle opere date in prestito;
l) scadenziario dei prestiti;
m) registro del servizio di Internet;

Art. 14) Tutti i volumi e gli opuscoli che esistono od entrano in Biblioteca devono recare impresso il timbro particolare della Biblioteca sul frontespizio e su una pagina determinata del volume.

Art. 15) Tutti i volumi e gli opuscoli e i materiali audiovisivi che entrano in Biblioteca devono essere immediatamente annotati nel registro cronologico di entrata, il cui numero progressivo deve essere riportato con un numeratore nell’ultima pagina del testo di ogni volume e opuscolo e, ove possibile, per il materiale audiovisivo Tutte le opere e tutti gli opuscoli e il materiale audiovisivo devono essere descritti nelle schede dei cataloghi ed avere una individuale collocazione, ripartita per categoria e rappresentata da una segnatura apposta sul verso del frontespizio e sui cartellini applicati all’interno del piatto anteriore e sul dorso di ciascun volume.
Per la schedatura del materiale bibliografico si osserveranno le “Regole italiane di catalogazione per autori” emanate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; per la classificazione del materiale bibliografico moderno si seguirà il sistema di classificazione decimale Dewey.
Per il materiale non bibliografico si costituirà uno speciale schedario.

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TITOLO IV
USO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Art. 16) L’orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico mediante un avviso esposto all’ingresso della Biblioteca.
L’orario è stabilito dal Sindaco, su proposta dell’Assessore alla Cultura..
In caso di chiusura straordinaria della Biblioteca per cause eccezionali dovrà esserne data pubblica comunicazione.
Alle operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca provvede ogni volta il personale addetto alla Biblioteca.

Art. 17) Tutti i cittadini possono essere ammessi alla Biblioteca.

Art. 18) La consultazione di opere di materiale audiovisivo e fascicoli recenti di periodici messi a disposizione del pubblico nella sala di lettura è libera.

Art. 19) I materiali non possono essere fruiti prima che siano stati registrati a ingresso, bollati ove possibile, catalogati e muniti di segnatura di collocazione.

Art. 20) I libri richiesti in lettura devono essere richiesti al personale della Biblioteca. Su un apposito registro devono essere annotati, giorno per giorno, il nome e il cognome del richiedente e i dati del libro consultato.

Art. 21) E’ vietato sgualcire le pagine, apporvi segni o scritture, ricalcare figure nonché apporre segni o produrre righe sui supporti informatici, duplicarli, macchiarli indelebilmente o comunque renderli illeggibili.

Art. 22) E’ vietato fumare in qualsiasi locale della Biblioteca. E’ vietato accedere a scaffali o locali che non siano quelli assegnati al pubblico.
Nessun lettore può uscire, anche se per breve tempo, dalla Biblioteca, senza prima aver restituito le opere ricevute.

Art. 23) Il personale addetto alla Biblioteca è tenuto ad allontanare gli eventuali trasgressori ed escluderli temporaneamente o definitivamente dall’uso della Biblioteca, salvo denunciarli all’Autorità Giudiziaria, in caso di danneggiamento particolarmente grave ai libri o alle suppellettili.

Art. 24) Chiunque può proporre l’acquisto di pubblicazioni o materiale audiovisivo di suo gradimento, purché rientrino nei fini dell’Art. 2, segnalandone l’indicazione su apposito registro tenuto a disposizione del pubblico.

Art. 25) Il servizio fotocopie è gestito dal personale della biblioteca ed è riservato al materiale di proprietà della Biblioteca, il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Le attività di riproduzione avvengono nel rispetto delle norme vigenti che tutelano i diritti degli autori e degli editori.
Come riportato nell’art.2 della legge sul diritto d’autore del 18 agosto 2000: “le riproduzioni delle opere d’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all’interno delle stesse, possono essere fatte per uso personale entro il limite del 15%”.
Di norma non può essere fotocopiato il materiale che presenti rischi di deterioramento, a giudizio del personale addetto alla Biblioteca.

TITOLO V
PRESTITO A DOMICILIO

Art. 26) Il prestito a domicilio dei materiali (libri e audiovisivi) della Biblioteca è un servizio pubblico e gratuito, al quale sono ammessi i cittadini residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune e nelle zone limitrofe. La Biblioteca concede il prestito a domicilio di materiali di sua appartenenza con le esclusioni, limitazioni, di cui agli articoli seguenti.
La durata massima del prestito è di giorni trenta, prorogabili di altri trenta giorni tramite telefonata. Per il materiale audiovisivo la durata del prestito è di dieci giorni, non prorogabile. Per le novità la durata è di giorni venti, non prorogabili.

Art. 27) Sono esclusi dal prestito i libri rari e di pregio, i manoscritti, le enciclopedie, i dizionari e, in genere, le opere di frequente consultazione, i giornali, le riviste, nonché le edizioni fuori commercio,le copie uniche, e/o autografate e/o con dedica, e/o numerate della Sezione Ligure e tutto l’altro materiale che il personale addetto giudicherà opportuno non far uscire dalla sede.

Art. 28) Per i minori di anni 14 il prestito sarà concesso solo se, all’atto dell’iscrizione, il genitore o chi ne fa le veci, si renderà garante per lui.

Art. 29) Non possono essere ottenuti in prestito più di tre opere né più di quattro volumi per volta, non più di un CD, un DVD o una VHS per volta. Ogni nuovo prestito deve essere preceduto dalla restituzione dei materiali ottenuti precedentemente.

Art. 30) Chi riceve in prestito uno o più materiali deve apporre sull’apposito Registro del Prestito la propria firma, che vale come ricevuta ed impegno di puntuale restituzione.

Art. 31) E’ vietato, sotto pena di definitiva esclusione da future concessioni, di prestare ad altri i materiali ricevuti in prestito.

Art. 32) Chi non restituisce puntualmente il materiale, è sospeso dal prestito ed invitato, per iscritto, alla restituzione. Trascorsi ulteriori quindici giorni l’abbonato è escluso definitivamente dal prestito ed, invitato una seconda volta ad effettuare la restituzione, ovvero, in caso di smarrimento, a consegnare altro esemplare nuovo o a versare una somma pari al valore aggiornato dell’opera stessa, aumentabile di quello della legatura.
Nei confronti di chi non adempie agli obblighi di cui sopra, si procederà a norma di legge.

Art. 33) Chi restituisce il materiale gravemente deteriorato è tenuto a sostituirlo con un altro esemplare nuovo o a versare una somma pari al suo valore commerciale aggiornato.
Nei confronti di chi non adempie agli obblighi di cui sopra, si procederà a norma di legge.

PRESTITO ESTERNO TRA BIBLIOTECHE

Art. 34) La Biblioteca attua il prestito esterno di libri e lo scambio di informazioni bibliografiche con le seguenti Biblioteche:

a) Biblioteche di Enti locali o di interesse locale della Liguria, a norma dell’articolo 11, 2° comma della L.R. del 20/12/1978, n. 61;
b) Biblioteche pubbliche statali italiane, a norma del D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501;
c) Biblioteche pubbliche italiane e Enti diversi e Biblioteche pubbliche di altri Stati a condizione di reciprocità. Le spese postali ed altre eventualmente indicate dalle Biblioteche che concedono il prestito, sono a carico dei richiedenti.
Il personale della Biblioteca può chiedere somme in acconto su dette spese.

Art. 35) Per quanto riguarda l’attuazione del prestito esterno, resta fermo quanto disposto dagli articoli dal 26 al 33. In ogni caso per il prestito di materiale di pregio, autorizzato dal Responsabile del Servizio Bibliotecario, devono essere garantite le più ampie misure di sicurezza, anche attraverso la richiesta di stipulazione di una assicurazione dello stesso presso una società assicuratrice in base al loro valore corrente di mercato, stipulata dal richiedente.

NORME FINALI

Art.36) E’ espressamente abrogato il Regolamento della Biblioteca Civica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/1991.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 37) Il presente regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della Biblioteca.

TITOLO VI
SERVIZIO INTERNET

Art. 38) Il Comune di Recco riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità. Le postazioni internet possono essere utilizzate da tutti secondo le modalità e la disciplina stabilite dal presente Regolamento.
Il servizio di collegamento Internet è offerto, soltanto su prenotazione, per intervalli orari di trenta minuti, o per periodi di tempo superiori solo in casi di disponibilità valutati dal personale addetto alla Biblioteca.
Il Sindaco, nell’ambito della predisposizione dell’orario generale dei servizi della Biblioteca, può stabilire fasce orarie differenziate per l’erogazione del servizio telematico.
Non è previsto il recupero del tempo non fruito. In caso di problemi tecnici che impediscano, limitino o rallentino temporaneamente l’uso di internet, non è parimenti previsto il recupero dei tempi non fruiti.
L’uso di internet è consentito, di norma, a non più di due persone contemporaneamente per postazione.

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Art. 39) Per poter accedere al servizio l'utente deve:
- iscriversi alla Biblioteca;
- sottoscrivere apposita dichiarazione con l’impegno ad osservare le regole di comportamento seguenti:
1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer del Servizio;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge:
3) farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete;
4) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal regolamento e assumere la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
5) riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
6) sollevare il Comune o il personale addetto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione del Servizio;
7) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet;
8) riconoscere che il non rispetto del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni.
Se minore, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore o esercente la potestà genitoriale. Il personale addetto alla Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di internet da parte del minore che è demandata al genitore o a chi ne fa le veci.
- consentire che vengano annotati da parte del personale della Biblioteca il giorno e l'intervallo orario di collegamento;
- acquistare presso la Biblioteca i floppy disk e i CD in quanto non è consentito l'utilizzo di materiale informatico di proprietà dell'utente. Una volta usciti dalla struttura i dischetti non possono essere più riutilizzati.
Il diritto di consultazione da corrispondere da parte dell’utente è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Per ogni pagina web stampata deve essere versato alla Biblioteca l'importo pari a quello stabilito per il servizio fotocopie.
Il Comune non risponderà in alcun modo per problemi derivanti dall’utilizzo indebito di password introdotte dall’utente, o da precedenti utenti, su siti internet ad accesso valicato.
E’ fatto divieto di utilizzo della ragione sociale del Comune, degli indirizzi di posta elettronica del Comune o di qualsiasi altro identificativo del Comune per sottoscrizioni di servizi o acquisizioni di beni offerti in rete.
Il Comune si riserva di effettuare controlli e monitoraggi dei siti visitati e delle informazioni ricercate, senza che l’utente possa sollevare opposizioni di sorta.

Art. 40) Sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione WWW;
- scarico dati solo su supporti acquistati presso la Biblioteca;
- stampa di pagine web;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
Non sono disponibili i seguenti servizi:
- uso della casella elettronica con l’indirizzo della Biblioteca;
- caricamento di files in rete e di programmi aggiuntivi;
- instant messaging e chat;
- salvataggio di dati sul disco rigido;
- telefonate virtuali.
- partecipazione a conferenze telematiche

Art.41) In caso di accertata violazione degli articoli precedenti il personale addetto alla Biblioteca ha facoltà di revocare immediatamente e sia temporaneamente che definitivamente l’accesso all’utente responsabile delle violazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di promuovere, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, azione di rivalsa economica per i danni provocati da inosservanza delle norme del disciplinare di comportamento e /o per i danneggiamenti alle apparecchiature informatiche.

Art. 42) Gli utenti possono utilizzare il computer per la fruizione delle componenti del programma Office per un periodo massimo di sessanta minuti, gratuitamente, o per periodi di tempo superiori solo in casi di disponibilità valutati dal personale addetto alla Biblioteca, fatto salvo il pagamento, per ciascuna pagina stampata, di un importo pari a quello stabilito per il servizio fotocopie.
La consultazione di CD ROM forniti dalla Biblioteca è gratuito.

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