TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO
Art. 1) La Biblioteca Comunale di Recco, denominata “Ippolito
d’Aste”, appartiene al Comune, ed ha sede in Via I.
D’Aste, 2B I° piano.
Essa è un’istituzione culturale, aperta al pubblico
che, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale,
concorre, anche ai sensi della L.R. 20.12.78 n. 61, a diffondere
l’informazione, a promuovere la formazione civile e intellettuale
dei cittadini e a realizzare, con criteri d’imparzialità
e di rispetto delle opinioni, le condizioni per l’esercizio
del diritto allo studio e alla cultura.
Art. 2) La Biblioteca ha per scopo:
a) l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione
e il progressivo incremento, nel rispetto degli indirizzi e degli
standards bibliotecari indicati dalla Regione, del materiale librario
e documentario, a stampa e del materiale audiovisivo, nonché
il suo uso pubblico;
b) concedere in prestito pubblicazioni e audiovisivi al fine di una diffusione
sempre maggiore della cultura;
c) promuovere il godimento del materiale librario e audiovisivi, in modo di
corrispondere alle esigenze di informazione, di studio, di formazione
culturale e di impiego del tempo libero di tutti i gruppi della
comunità;
d) fornire un servizio culturale di appoggio alla scuola dell’obbligo
e agli istituti superiori;
e) promuovere iniziative al fine di collegarsi con gli organi
collegiali della scuola per una più ampia utilizzazione
delle biblioteche scolastiche da parte della comunità;
f) promuovere forme di animazione culturale, connesse con tutti
gli strumenti di espressione e comunicazione, quali il libro,
gli audiovisivi, il teatro, il cinema, la musica, la grafica,
il dibattito.
Art. 3) I fondi necessari per l’attività
della Biblioteca vengono stanziati nel bilancio comunale, nel
quale affluiranno i fondi eventualmente erogati dalla Regione
ai sensi della L.R. 20/12/78, n. 61, da altri Enti o privati.
TITOLO II
COMPITI DEL COMUNE
Art. 4) La Biblioteca fa capo al Comune. Essa
è amministrata direttamente dal Comune che ne garantisce
il funzionamento in conformità alla normativa regionale
vigente.
In particolare il Comune:
a) formula, sentita la Commissione di cui
al successivo art. 8, i programmi pluriennali ed i piani annuali
relativi alla Biblioteca individuando gli interventi da realizzare,
i servizi da privilegiare da sviluppare, le ipotesi di cooperazione
con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni
e le modalità di verifica dei risultati rispetto al programma
pluriennale regionale;
b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi ed i
servizi di cui alla lettera precedente e la relativa quota di
finanziamento da iscrivere a bilancio;
c) fornisce la Biblioteca di personale professionale qualificato
e quantitativamente sufficiente per consentire un’adeguata
ed efficiente erogazione dei servizi;
d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
locali e delle attrezzature della Biblioteca;
e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca
adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze
degli utenti;
f) approva il regolamento della Biblioteca e ne nomina la Commissione;
g) propone alla Regione, su indicazione del Bibliotecario, interventi
anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione
e la tutela del materiale librario e documentario raro e di
pregio;
h) favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca
alle iniziative formative possibilmente in orario di servizio
o comunque assicurando la retribuzione dei partecipanti;
i) Per particolari ragioni organizzative tutti o parte dei servizi bibliotecari possono essere affidati ad una struttura esterna individuata a mezzo di apposita convenzione, nel campo di Enti o Associazioni che diano prova delle necessarie capacità organizzative e tecniche programma e cura le iniziative culturali volte alla diffusione
della lettura;
TITOLO III
PERSONALE E ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Art. 5) Il personale sarà costituito da un Funzionario
addetto alla Biblioteca (in seguito denominato Bibliotecario)
nel rispetto di quanto indicato nella vigente dotazione organica
del Comune e da due assistenti di biblioteca.
Le norme che regolano la copertura dei posti che si rendessero
vacanti sono previste dal Regolamento organico del personale
del Comune di Recco nel rispetto delle disposizioni della L.R.
20/12/78, n. 61.
La Biblioteca si avvale del lavoro di personale volontario non
remunerato, promuovendone la partecipazione anche occasionale
alle attività, sotto l’indirizzo ed il controllo
del personale in servizio. La gestione e l’amministrazione
della Biblioteca non possono in nessun caso essere affidate
esclusivamente al personale volontario.
A seguito di stipulazione di apposite convenzioni è prevista
la possibilità di utilizzare obiettori di coscienza o
personale in servizio civile volontario, con le procedure e
nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale utilizzato dall’eventuale gestore sarà autonomamente individuato e gestito da esso
TORNA
SU
Art. 6) Il personale della Biblioteca qualora
l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, sarà
agevolato nel partecipare con diligenza a corsi di aggiornamento
o di formazione, indetti da Enti o associazioni che abbiano
per finalità una maggiore preparazione del personale.
Art. 7) E’ compito del Bibliotecario:
a) proporre alla Commissione, la scelta delle pubblicazioni
o audiovisivi da acquistare o da accettare in dono; la ripartizione e destinazione
dei fondi ed ogni provvedimento teso a migliorare il servizio
e la sicurezza del materiale librario, le iniziative culturali;
b) stendere e proporre all’approvazione della Commissione,
la relazione annuale dell’attività svolta da presentare
al Consiglio Comunale; detta relazione indica in particolare
i nuovi acquisti, i lavori di ordinamento interno effettuato,
l’andamento del servizio al pubblico con il numero dei
lettori e delle opere date in prestito, le iniziative culturali
organizzate dalla biblioteca;
c) stendere una relazione sui concreti programmi di intervento
per l’anno successivo, fare osservare le prescrizioni
del Regolamento, ordinare il materiale e assistere
il pubblico, con l’aiuto degli assistenti, nella scelta
della lettura o consultazione del materiale in prestito, procurare informazioni
bibliografiche, raccogliere dati statistici, effettuare periodicamente
la revisione generale del materiale, provvedere ad
intraprendere tutte quelle attività necessarie a rendere
decorosi ed accoglienti i locali della biblioteca, provvedere
alle incombenze relative all’acquisto dei libri o di altro
materiale, tenuto presente quanto disposto dall’Art. 8
punto c) e in modo da assicurare ai lettori, nei limiti dei
fondi e dello spazio disponibili, la più ampia documentazione
sul maggior numero di soggetti nel rispetto della pluralità
dell’informazione;
d) provvedere all’accettazione di eventuali donazioni
e lasciti a favore della Biblioteca;
e) garantire la corretta conservazione del materiale posseduto
attraverso periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo
e verifica dello stato delle raccolte. Delle opere da restaurare
dovrà essere compilata una scheda descrittiva, anche
allo scopo di documentare gli interventi da proporre alla Regione.
f) effettuare, sulla scorta degli inventari, la revisione delle
raccolte librarie e documentarie e del materiale audiovisivo, dei mobili e delle attrezzature
della Biblioteca, con facoltà di proporre lo scarto del
materiale inservibile, mediante elenco.
Art. 8) Il Sindaco nomina una Commissione per la gestione delle
attività culturali della Biblioteca.
La sopraddetta Commissione è così composta:
a) dal Sindaco, che la presiede, o dall’Assessore alla
Cultura in sua vece;
b) da un rappresentante del personale in servizio nella Biblioteca;
c) da due consiglieri comunali, uno designato dai gruppi di
maggioranza, e uno dai gruppi di minoranza;
d) da un rappresentante del Consiglio di Circolo delle scuole
elementari;
e) da un rappresentante del Consiglio di Istituto della scuola
media;
f) da un rappresentante del Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico
g) da due rappresentanti degli utenti, scelti dal Sindaco tra
coloro che abbiano conseguito particolari meriti in campo professionale,
culturale o artistico. Qualora gli organismi di cui ai punti
d), e) ed f) non provvedano entro trenta giorni dalla richiesta
a comunicare le designazioni di propria competenza, il Sindaco
procede ugualmente alla nomina della Commissione che si intende
validamente costituita dagli altri componenti.
Art. 9) Alla Commissione sono affidati
compiti propositivi e consultivi sull’attività
di indirizzo generale di politica culturale e di gestione della
Biblioteca.
Art. 10) La Commissione si riunisce ordinariamente due volte
l’anno e, straordinariamente, su invito del Presidente
o quando lo richieda la maggioranza dei membri.
La Commissione potrà sempre deliberare purchè
siano presenti almeno la metà più uno dei suoi
membri.
La Commissione è tenuta a predisporre il Registro dei
verbali delle riunioni.
I membri della Commissione che non presenzino ingiustificatamente
a due sedute consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti.
Art. 11) La Commissione dura in carica fino alla scadenza del
Sindaco che l’ha nominata.
Art. 12) Nelle more della costituzione della nuova Commissione,
sono prorogati i poteri di quella precedente.
Art. 13) Per la piena attuazione del suo ordinamento interno
e dell’uso pubblico, la Biblioteca deve disporre dei seguenti
registri e cataloghi:
a) registro cronologico di entrata dei libri e di altro materiale
di informazione;
b) catalogo topografico o sistematico (a schede);
c) catalogo alfabetico per autori (a schede);
d) catalogo alfabetico per soggetti (a schede);
e) schedone amministrativo dei periodici;
f) registro delle opere smarrite o irreperibili o eliminate
per usura;
g) registro o bollettario dei “desiderata” del pubblico;
h) registro o bollettario delle presenze dei lettori in sede,
visitatori;
i) bollettari e registri delle operazioni di prestito esterno
tra biblioteche (prestito nazionale ed internazionale);
j) schedario alfabetico degli iscritti alla Biblioteca;
k) schedario alfabetico delle opere date in prestito;
l) scadenziario dei prestiti;
m) registro del servizio di Internet;
Art. 14) Tutti i volumi e gli opuscoli che esistono od entrano
in Biblioteca devono recare impresso il timbro particolare della
Biblioteca sul frontespizio e su una pagina determinata del
volume.
Art. 15) Tutti i volumi e gli opuscoli e i materiali audiovisivi che entrano in Biblioteca
devono essere immediatamente annotati nel registro cronologico
di entrata, il cui numero progressivo deve essere riportato
con un numeratore nell’ultima pagina del testo di ogni
volume e opuscolo e, ove possibile, per il materiale audiovisivo Tutte le opere e tutti gli opuscoli e il materiale audiovisivo devono
essere descritti nelle schede dei cataloghi ed avere una individuale
collocazione, ripartita per categoria e rappresentata da una
segnatura apposta sul verso del frontespizio e sui cartellini
applicati all’interno del piatto anteriore e sul dorso
di ciascun volume.
Per la schedatura del materiale bibliografico si osserveranno
le “Regole italiane di catalogazione per autori”
emanate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; per
la classificazione del materiale bibliografico moderno si seguirà
il sistema di classificazione decimale Dewey.
Per il materiale non bibliografico si costituirà uno
speciale schedario.
TORNA
SU
TITOLO IV
USO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Art. 16) L’orario di apertura è portato a conoscenza
del pubblico mediante un avviso esposto all’ingresso della
Biblioteca.
L’orario è stabilito dal Sindaco, su proposta dell’Assessore
alla Cultura..
In caso di chiusura straordinaria della Biblioteca per cause
eccezionali dovrà esserne data pubblica comunicazione.
Alle operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca provvede
ogni volta il personale addetto alla Biblioteca.
Art. 17) Tutti i cittadini possono essere ammessi alla Biblioteca.
Art. 18) La consultazione di opere di materiale audiovisivo e fascicoli
recenti di periodici messi a disposizione del pubblico nella
sala di lettura è libera.
Art. 19) I materiali non possono essere fruiti prima che siano stati registrati a ingresso, bollati ove possibile, catalogati e muniti di segnatura di collocazione.
Art. 20) I libri richiesti in lettura devono
essere richiesti al personale della Biblioteca. Su un apposito
registro devono essere annotati, giorno per giorno, il nome
e il cognome del richiedente e i dati del libro consultato.
Art. 21) E’ vietato sgualcire le pagine,
apporvi segni o scritture, ricalcare figure nonché apporre segni o produrre righe sui supporti informatici, duplicarli, macchiarli indelebilmente o comunque renderli illeggibili.
Art. 22) E’ vietato fumare in qualsiasi
locale della Biblioteca. E’ vietato accedere a scaffali
o locali che non siano quelli assegnati al pubblico.
Nessun lettore può uscire, anche se per breve tempo,
dalla Biblioteca, senza prima aver restituito le opere ricevute.
Art. 23) Il personale addetto alla Biblioteca
è tenuto ad allontanare gli eventuali trasgressori ed
escluderli temporaneamente o definitivamente dall’uso
della Biblioteca, salvo denunciarli all’Autorità
Giudiziaria, in caso di danneggiamento particolarmente grave
ai libri o alle suppellettili.
Art. 24) Chiunque può proporre l’acquisto
di pubblicazioni o materiale audiovisivo di suo gradimento, purché rientrino
nei fini dell’Art. 2, segnalandone l’indicazione
su apposito registro tenuto a disposizione del pubblico.
Art. 25) Il servizio fotocopie è gestito dal personale
della biblioteca ed è riservato al materiale di proprietà
della Biblioteca, il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato
con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Le attività di riproduzione avvengono nel rispetto delle
norme vigenti che tutelano i diritti degli autori e degli editori.
Come riportato nell’art.2 della legge sul diritto d’autore
del 18 agosto 2000: “le riproduzioni delle opere d’ingegno
pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti
territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all’interno
delle stesse, possono essere fatte per uso personale entro il
limite del 15%”.
Di norma non può essere fotocopiato il materiale che
presenti rischi di deterioramento, a giudizio del personale
addetto alla Biblioteca.
TITOLO V
PRESTITO A DOMICILIO
Art. 26) Il prestito a domicilio dei materiali (libri e audiovisivi) della Biblioteca è
un servizio pubblico e gratuito, al quale sono ammessi i cittadini
residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune e nelle zone
limitrofe. La Biblioteca concede il prestito a domicilio di
materiali di sua appartenenza con le esclusioni, limitazioni, di
cui agli articoli seguenti.
La durata massima del prestito è di giorni trenta, prorogabili di altri trenta giorni tramite telefonata. Per il materiale audiovisivo la durata del prestito è di dieci giorni, non prorogabile. Per le novità la durata è di giorni venti, non prorogabili.
Art. 27) Sono esclusi dal prestito i libri rari e di pregio, i manoscritti, le enciclopedie, i dizionari e, in genere, le opere di frequente consultazione, i giornali, le riviste, nonché le edizioni fuori commercio,le copie uniche, e/o autografate e/o con dedica, e/o numerate della Sezione Ligure e tutto l’altro materiale che il personale addetto giudicherà opportuno non far uscire dalla sede.
Art. 28) Per i minori di anni 14 il prestito sarà concesso
solo se, all’atto dell’iscrizione, il genitore o
chi ne fa le veci, si renderà garante per lui.
Art. 29) Non possono essere ottenuti in prestito più di tre opere né più di quattro volumi per volta, non più di un CD, un DVD o una VHS per volta. Ogni nuovo prestito deve essere preceduto dalla restituzione dei materiali ottenuti precedentemente.
Art. 30)
Chi riceve in prestito uno o più materiali deve apporre sull’apposito Registro del Prestito la propria firma, che vale come ricevuta ed impegno di puntuale restituzione.
Art. 31)
E’ vietato, sotto pena di definitiva esclusione da future concessioni, di prestare ad altri i materiali ricevuti in prestito.
Art. 32) Chi non restituisce puntualmente il materiale,
è sospeso dal prestito ed invitato, per iscritto, alla
restituzione. Trascorsi ulteriori quindici giorni l’abbonato
è escluso definitivamente dal prestito ed, invitato una
seconda volta ad effettuare la restituzione, ovvero, in caso
di smarrimento, a consegnare altro esemplare nuovo o a versare
una somma pari al valore aggiornato dell’opera stessa,
aumentabile di quello della legatura.
Nei confronti di chi non adempie agli obblighi di cui sopra,
si procederà a norma di legge.
Art. 33) Chi restituisce il materiale gravemente
deteriorato è tenuto a sostituirlo con un altro esemplare
nuovo o a versare una somma pari al suo valore commerciale aggiornato.
Nei confronti di chi non adempie agli obblighi di cui sopra,
si procederà a norma di legge.
PRESTITO ESTERNO TRA BIBLIOTECHE
Art. 34) La Biblioteca attua il prestito esterno di libri e
lo scambio di informazioni bibliografiche con le seguenti Biblioteche:
a) Biblioteche di Enti locali o di interesse
locale della Liguria, a norma dell’articolo 11, 2°
comma della L.R. del 20/12/1978, n. 61;
b) Biblioteche pubbliche statali italiane, a norma del D.P.R.
5 settembre 1967, n. 1501;
c) Biblioteche pubbliche italiane e Enti diversi e Biblioteche
pubbliche di altri Stati a condizione di reciprocità.
Le spese postali ed altre eventualmente indicate dalle Biblioteche
che concedono il prestito, sono a carico dei richiedenti.
Il personale della Biblioteca può chiedere somme in acconto
su dette spese.
Art. 35)
Per quanto riguarda l’attuazione del prestito esterno, resta fermo quanto disposto dagli articoli dal 26 al 33. In ogni caso per il prestito di materiale di pregio, autorizzato dal Responsabile del Servizio Bibliotecario, devono essere garantite le più ampie misure di sicurezza, anche attraverso la richiesta di stipulazione di una assicurazione dello stesso presso una società assicuratrice in base al loro valore corrente di mercato, stipulata dal richiedente.
NORME FINALI
Art.36) E’ espressamente abrogato il Regolamento della
Biblioteca Civica, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 110 del 19/12/1991.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 37) Il presente regolamento deve essere esposto o comunque
messo a disposizione degli utenti della Biblioteca.
TITOLO VI
SERVIZIO INTERNET
Art. 38) Il Comune di Recco riconosce l’utilità
dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle
esigenze informative ed educative della comunità. Le
postazioni internet possono essere utilizzate da tutti secondo
le modalità e la disciplina stabilite dal presente Regolamento.
Il servizio di collegamento Internet è offerto, soltanto
su prenotazione, per intervalli orari di trenta minuti, o per
periodi di tempo superiori solo in casi di disponibilità
valutati dal personale addetto alla Biblioteca.
Il Sindaco, nell’ambito della predisposizione dell’orario
generale dei servizi della Biblioteca, può stabilire
fasce orarie differenziate per l’erogazione del servizio
telematico.
Non è previsto il recupero del tempo non fruito. In caso
di problemi tecnici che impediscano, limitino o rallentino temporaneamente
l’uso di internet, non è parimenti previsto il
recupero dei tempi non fruiti.
L’uso di internet è consentito, di norma, a non
più di due persone contemporaneamente per postazione.
TORNA
SU
Art. 39) Per poter accedere al servizio l'utente
deve:
- iscriversi alla Biblioteca;
- sottoscrivere apposita dichiarazione con l’impegno ad
osservare le regole di comportamento seguenti:
1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare,
rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware
dei computer del Servizio;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode
e alla privacy e ogni altra disposizione di legge:
3) farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi
a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della
rete;
4) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal
regolamento e assumere la totale responsabilità per il
contenuto dei messaggi trasmessi;
5) riconoscere che il Servizio non è responsabile in
alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità
di qualsiasi informazione reperita in rete;
6) sollevare il Comune o il personale addetto da qualsiasi responsabilità
per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante
o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet
a mezzo postazione del Servizio;
7) assumere in generale ogni responsabilità derivante
dall’uso del servizio Internet;
8) riconoscere che il non rispetto del regolamento comporterà
l’applicazione di sanzioni.
Se minore, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta
da almeno un genitore o esercente la potestà genitoriale.
Il personale addetto alla Biblioteca non è tenuto ad
esercitare la supervisione sull’uso di internet da parte
del minore che è demandata al genitore o a chi ne fa
le veci.
- consentire che vengano annotati da parte del personale della
Biblioteca il giorno e l'intervallo orario di collegamento;
- acquistare presso la Biblioteca i floppy disk e i CD in quanto non
è consentito l'utilizzo di materiale informatico di proprietà
dell'utente. Una volta usciti dalla struttura i dischetti non
possono essere più riutilizzati.
Il diritto di consultazione da corrispondere da parte dell’utente
è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Per ogni pagina web stampata deve essere versato alla Biblioteca
l'importo pari a quello stabilito per il servizio fotocopie.
Il Comune non risponderà in alcun modo per problemi derivanti
dall’utilizzo indebito di password introdotte dall’utente,
o da precedenti utenti, su siti internet ad accesso valicato.
E’ fatto divieto di utilizzo della ragione sociale del
Comune, degli indirizzi di posta elettronica del Comune o di
qualsiasi altro identificativo del Comune per sottoscrizioni
di servizi o acquisizioni di beni offerti in rete.
Il Comune si riserva di effettuare controlli e monitoraggi dei
siti visitati e delle informazioni ricercate, senza che l’utente
possa sollevare opposizioni di sorta.
Art. 40) Sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione WWW;
- scarico dati solo su supporti acquistati presso la Biblioteca;
- stampa di pagine web;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
Non sono disponibili i seguenti servizi:
- uso della casella elettronica con l’indirizzo della
Biblioteca;
- caricamento di files in rete e di programmi aggiuntivi;
- instant messaging e chat;
- salvataggio di dati sul disco rigido;
- telefonate virtuali.
- partecipazione a conferenze telematiche
Art.41) In caso di accertata violazione degli
articoli precedenti il personale addetto alla Biblioteca ha
facoltà di revocare immediatamente e sia temporaneamente
che definitivamente l’accesso all’utente responsabile
delle violazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di promuovere, se ed
in quanto ne sussistano i presupposti, azione di rivalsa economica
per i danni provocati da inosservanza delle norme del disciplinare
di comportamento e /o per i danneggiamenti alle apparecchiature
informatiche.
Art. 42) Gli utenti possono utilizzare
il computer per la fruizione delle componenti del programma
Office per un periodo massimo di sessanta minuti, gratuitamente,
o per periodi di tempo superiori solo in casi di disponibilità
valutati dal personale addetto alla Biblioteca, fatto salvo
il pagamento, per ciascuna pagina stampata, di un importo pari
a quello stabilito per il servizio fotocopie.
La consultazione di CD ROM forniti dalla Biblioteca è
gratuito.